• La Dichiarazione sui Principi fondamentali di giustizia in favore delle vittime della criminalità e delle vittime di abusi di potere (Assemblea generale delle Nazioni Unite – Risoluzione n. 40/34 del 29 novembre 1985) che afferma la necessità di adottare delle misure nazionali e internazionali miranti a garantire il riconoscimento universale e efficace dei diritti delle vittime della criminalità e di abuso di potere e sottolinea altresì la necessità di incoraggiare tutti gli Stati a progredire nell’impegno di raggiungere tale fine senza pregiudizio per gli indagati o i condannati, invitando gli Stati membri a prendere le necessarie iniziative per dare seguito alle disposizioni della dichiarazione al fine di attivare misure speciali di prevenzione del crimine per ridurre la vittimizzazione;
• La Risoluzione sugli “Elementi di una responsabile prevenzione della criminalità: standards e norme” (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 1997/33 del 21 luglio 1997) che prendendo atto del sovraffollamento delle carceri e del critico stato del sistema di giustizia penale, afferma l’importanza di una prevenzione non-repressiva del crimine e rilancia la necessità di una attenzione alla vittima, che non va “colpevolizzata” ma assistita e protetta, e di una contestuale dovuta considerazione ai diritti del reo;
• La Risoluzione sulla “Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative” (Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1998/23 del 28 luglio 1998) che, preso atto del sovraffollamento delle carceri e della difficoltà del lavoro degli operatori, raccomanda agli Stati membri di ricorrere allo sviluppo di forme di pena non custodiali e – se possibile – a soluzioni amichevoli dei conflitti di minore gravità, attraverso l’uso della mediazione, l’accettazione di forme di riparazione civilistiche o accordi di reintegrazione economica in favore della vittima con parte del reddito del reo o compensazione con lavori espletati dal reo in favore della vittima stessa;
• La Risoluzione sullo Sviluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell’ambito della giustizia penale (Economic and social Council delle Nazioni Unite n. 1999/26 del 28 luglio 1999) che riafferma come la risoluzione di piccole dispute e reati può essere ricercata ricorrendo alla mediazione ed altre forme di giustizia riparativa, ed in specie misure che, sotto il controllo di un giudice o altra competente autorità, faciliti l’incontro tra il reo e la vittima, risarcendo i danni sofferti o espletando servizi /attività utili per la collettività. Viene inoltre sottolineato che la mediazione e le altre forme di giustizia riparativa possono essere soddisfacenti per la vittima, come pure per la prevenzione di futuri comportamenti illeciti, e può rappresentare una valida alternativa a brevi periodi di pena detentiva o contravvenzioni. Invita gli Stati membri a considerare, nell’ambito dei rispettivi sistemi giuridici, lo sviluppo di procedure che servano come alternative a procedimenti formali di giustizia penale e a formulare politiche di mediazione e giustizia riparativa, nell’ottica di promuovere una cultura favorevole alla mediazione ed alla giustizia riparativa. Sottolinea l’importanza di garantire appropriata formazione a chi dovrà attuare tali processi;
• La Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia (X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti – Vienna 10-17 aprile 2000), con cui gli Stati membri si impegnano alla promozione del principio di legalità ed al potenziamento del sistema giustizia penale, nonché allo sviluppo ulteriore della cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità trasnazionale e all’effettiva prevenzione della criminalità. Alcuni punti della dichiarazione trattano specificatamente la definizione di impegni verso l’introduzione di “adeguati programmi di assistenza alle vittime del crimine, a livello nazionale, regionale, ed internazionale, quali meccanismi per la mediazione e la giustizia riparatrice” individuando nel 2002 il “termine ultimo per gli Stati per rivedere le proprie pertinenti procedure, al fine di sviluppare ulteriori servizi di sostegno alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle vittime, e prendere in considerazione l’istituzione di fondi per le vittime, oltre allo sviluppo e all’attuazione di politiche per la protezione dei testimoni (art. 27)”. L’art. 28 recita inoltre “Incoraggiamo lo sviluppo di politiche di giustizia riparatrice, di procedure e di programmi rispettosi dei diritti, dei bisogni e degli interessi delle vittime, dei delinquenti, delle comunità e di tutte le altre parti”;
• La risoluzione sui principi base sull’uso dei programmi di giustizia riparativa in materia criminale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 2000/14 del 27/07/2000) che, richiamando i contenuti delle precedenti risoluzioni nonché la Dichiarazione di Vienna, individua nel suo allegato uno schema preliminare di dichiarazione dei principi base per l’uso dei programmi di giustizia riparativa in ambito criminale, da sottoporre all’attenzione degli Stati membri, delle organizzazioni intergovernative e non governative più rilevanti, nonché agli organismi della rete delle Nazioni Unite che si occupano di prevenzione del crimine e dei programmi di giustizia penale, al fine di definire principi comuni sulla materia;
• La risoluzione sulla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia: nuove sfide nel XXI secolo (Assemblea generale delle Nazioni Unite – n. 55/59 del 4 dicembre 2000), che recepisce i contenuti della dichiarazione di Vienna. Gli Stati membri, prendono atto della necessità di accordi bilaterali, regionali e internazionali sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, nel convincimento che i programmi di prevenzione e di riabilitazione sono fondamentali quali strategie di effettivo controllo della criminalità e che un’adeguata politica criminale rappresenta un fattore importante nella promozione dello sviluppo socio-economico e della sicurezza dei cittadini. Si afferma altresì la consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di forme di giustizia riparativa che tende a ridurre la criminalità e promuove la ricomposizione delle vittime, dei rei e delle comunità. La risoluzione fa propri gli obiettivi definiti dagli artt. 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna in ordine allo sviluppo di piani d’azione in supporto delle vittime, nonché forme di mediazione e di giustizia riparativa, stabilendo come data di scadenza per gli Stati membri il 2002;
• La risoluzione concernente il seguito da dare al Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione della criminalità e il trattamento dei delinquenti (Assemblea generale delle Nazioni Unite – n. 55/60 del 4 luglio 2000) con cui si invitano i governi a ispirarsi alle dichiarazione di Vienna e domanda al Segretario Generale di voler preparare – previe consultazioni con gli Stati membri – dei progetti di piani di azioni che comprendano specifiche misure in vista dell’attuazione degli impegni presi a Vienna;
• La Risoluzione concernente i Piani d’azione per l’attuazione della Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e la giustizia: le nuove sfide del XXI secolo (Assemblea generale delle Nazioni Unite – n. 56/261 del 31 gennaio 2002) che recepisce i piani di azione predisposti dalla Commissione per la prevenzione del crimine e per la giustizia penale, previe consultazioni con gli Stati membri. In particolare, i piani di azione danno seguito ai punti 27 e 28 della Dichiarazione di Vienna con l’individuazione di misure sia nazionali che internazionali.
Rispettivamente al Cap. IX si fa riferimento alle “Misure in favore i testimoni e le vittime della criminalità” sottolineando l’importanza di favorire progetti pilota per la creazione o lo sviluppo di servizi per le vittime ed altre attività connesse.
Al Cap. XV invece si fa riferimento alle “Misure relative alla giustizia riparativa” e alla necessità quindi di sviluppare una idonea politica ed ai connessi programmi di giustizia riparativa, tenendo conto degli impegni internazionali presi in favore delle vittime. Si sottolinea altresì la necessità di promuovere una cultura favorevole alla mediazione ed alla giustizia riparativa e l’esigenza di formare adeguatamente gli operatori che dovranno lavorare all’applicazione di dette politiche;
• La risoluzione sui Principi base circa l’applicazione di programmi di giustizia riparativa nell’ambito penale (Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 12/2002), che nel prendere atto del lavoro svolto dal Gruppo di esperti sulla giustizia riparativa, incoraggia gli Stati membri a sviluppare programmi in tal senso e di supportarsi a vicenda per avviare ricerche, valutazioni, scambi di esperienze. Il documento allegato alla risoluzione contiene delle indicazioni che – come gli esperti dichiarano nel corso dei loro lavori – non possono essere obbligatorie e rigide dovendosi adattare al sistema penale dei vari Stati. La giustizia riparativa va comunque considerata come una misura dinamica di contrasto alla criminalità, che rispetta la dignità di ciascuno e l’eguaglianza di tutti, favorisce la comprensione e contribuisce all’armonia sociale essendo tesa alla “guarigione” delle vittime, dei rei e delle comunità. Importante l’affermazione che riguarda il fatto che gli interventi di giustizia riparativa danno la possibilità alle vittime di ottenere una riparazione, di sentirsi più sicure e di trovare una tranquillità, e permette altresì ai delinquenti di prendere coscienza delle cause e degli effetti del loro comportamento e di assumersi le loro responsabilità in maniera costruttiva, aiutando anche le comunità a comprendere le cause profonde della criminalità e a promuovere azioni per un maggiore benessere e per la prevenzione della criminalità. I principi contenuti nel documento sono estremamente chiari partendo dalla definizione dei concetti portanti, chiarendo che nel parlare di programmi di giustizia riparativa ci si riferisce a tutte le iniziative che i vari Paesi – a seconda del loro sistema penale – pongono in essere nei vari stadi del procedimento o nell’esecuzione delle pene, sottolineano l’importanza del libero consenso delle varie parti all’offerta riparatoria, che deve essere loro proposta in maniera chiara e senza costrizioni – soprattutto rispetto ad eventuali conseguenze negative o sanzioni giudiziarie;
• L’Handbook on Restorative Justice Programmes (dello United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)) I. ed 2006;
• L’Handbook on Restorative Justice Programmes (dello United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)) II. ed 2020;
• L’Art. 42 della Dichiarazione di Kyoto del 7 marzo 2021 volta a promuovere la prevenzione del crimine, la giustizia penale e lo Stato di diritto, che individua fra gli obiettivi della giustizia riparativa quello di contenere la recidiva. Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16 dell’Agenda 2030 ONU.