Consiglio d’Europa

LE PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DEL CONSIGLIO D’EUROPA IN TEMA DI GIUSTIZIA RIPARATIVA SONO:

• La Raccomandazione (2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale del 3 ottobre 2018 che mira a incoraggiare gli Stati membri a sviluppare e utilizzare la giustizia riparativa nell’ambito dei rispettivi sistemi di giustizia penale. Essa promuove standard per il ricorso alla giustizia riparativa nel contesto della procedura penale e cerca di salvaguardare i diritti dei partecipanti e di massimizzare l’efficacia del percorso nel rispondere ai loro bisogni. Inoltre, incoraggia lo sviluppo di approcci riparativi innovativi – che potrebbero collocarsi al di fuori della procedura penale – da parte delle autorità giudiziarie e delle agenzie di giustizia penale e di giustizia riparativa;

• La Raccomandazione relativa alla Mediazione in materia penale (Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa n. R(99)19 adottata il 15 settembre 1999) invita gli Stati membri a tenere presente – nello sviluppo di iniziative nel campo della mediazione penale – i Principi contenuti nell’appendice, la quale definisce puntualmente: i principi generali in tema di mediazione, le regole che devono disciplinare l’attività degli organi della giustizia penale in relazione alla mediazione, agli standards da rispettare per l’attività dei servizi di mediazione, alle indicazioni sulla qualifica dei mediatori e sulla loro formazione, al trattamento dei casi individuali agli esiti della mediazione, alle attività di ricerca e valutazione che gli Stati membri dovrebbero promuovere sulla materia.

IMPORTANTI RIFERIMENTI NORMATIVI ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA SI TROVANO ANCHE IN:

La Raccomandazione concernente i diritti, i servizi e il supporto alle vittime di reato, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (Racc. No. R (2023)2 del 15 marzo 2023), in sostituzione della Racc. No. R (2006)8 del 14 giugno 2006 in tema di assistenza alle vittime di reato.

• La Raccomandazione concernente la Partecipazione della società alla politica criminale (Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa – Racc. n. R(83)7 del 23 giugno 1983), nella quale considerato che una reazione appropriata ai problemi della criminalità deve prevedere lo sviluppo di una politica criminale orientata verso la prevenzione del crimine, la promozione di misure sostitutive delle pene detentive, il reinserimento sociale dei delinquenti e l’aiuto alle vittime, afferma l’importanza della partecipazione della società tutta per il perseguimento efficace degli obiettivi. In particolare, in relazione all’importanza di sviluppare una politica di prevenzione penale, generale e speciale, si afferma che il trattamento dei condannati in libertà dà un risultato significativo nel senso della reintegrazione sociale. Afferma infine che la politica criminale deve tenere presente gli interessi ed i bisogni delle vittime;

• La Raccomandazione concernente la Posizione delle vittime nell’ambito del diritto penale e della procedura penale (Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa – Racc. n. R(85)11 del 28 giugno 1985), nel premettere che talvolta gli attuali sistemi penali tendono ad accrescere, piuttosto che diminuire, i problemi delle vittime, raccomanda agli Stati di prevedere a livello legislativo e operativo una serie di misure a tutela delle vittime, in tutte le fasi del procedimento. In particolare, raccomanda di prendere atto dei vantaggi che possono presentare i sistemi di mediazione e di conciliazione e di promuovere ed incoraggiare le ricerche sull’efficacia delle disposizioni concernenti le vittime;

• La Raccomandazione R (85) 4 del Consiglio d’Europa sulle vittime delle violenze in ambito familiare;

• La Raccomandazione concernente l’assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione (Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa – Racc. n. R(87)21 del 17 novembre 1987), che considerato che la giustizia penale non è sufficiente per riparare il pregiudizio e i danni causati dal reato, raccomanda agli Stati membri di prendere quelle misure che tendano a garantire la vittima, evitando una vittimizzazione anche secondaria. Inoltre, invita gli Stati membri a favorire la creazione di organismi nazionali per la promozione degli interessi delle vittime, lo sviluppo di adeguate politiche in favore delle vittime ed incoraggiare altresì le esperienze – su base nazionale o locale – di mediazione tra il delinquente e la vittima valutando i risultati, con particolare attenzione a quelle misure in cui gli interessi delle vittime sono salvaguardati;

• La Raccomandazione concernente il sovraffollamento carcerario e l’inflazione della popolazione carceraria (Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa – Racc. n. R(99)22 del 30 settembre 1999) nella quale, in ordine alla necessità di ridurre il sovraffollamento, al punto 15 tra le misure alternative alla detenzione viene individuata, tra le altre, la “mediazione vittima-delinquente/compensazione della vittima”;

• La Raccomandazione Rec (2006) 8 del 14 giugno 2006, del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, sull’assistenza alle vittime di reato;

• La Dichiarazione dei Ministri della giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale in occasione della conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa “Criminalità e Giustizia penale – il ruolo della giustizia riparativa in Europa” (13 e 14 dicembre 2021, Venezia, Italia)