L’impugnazione dei provvedimenti a caratura riparativa: equilibri e squilibri tra sistemi · V. Bonini; P. Maggio · 7 maggio 2024

La Cassazione nega l’impugnazione del provvedimento di rigetto delle istanze di accesso ai programmi riparativi escludendo la natura giurisdizionale del procedimento ex art. 129-bis c.p.p. e guardando alla GR quale «servizio pubblico di cura relazionale tra persone, disciplinato da regole non mutuabili da quelle del processo penale, che talora risultano incompatibili con queste ultime». Una soluzione giurisprudenziale che, nel limitare la sindacabilità del provvedimento (anche a ragione della reiterabilità dell’istanza di accesso), rischia di marginalizzare la restorative justice. Di contro, in questa primissima fase applicativa, l’ermeneutica della complementarietà funzionale fra i modelli impone di mettere in risalto la multiformità di atti e provvedimenti “a tema riparativo ”disegnati dal d.lgs. n. 150 del 2022, le conseguenze dell’incorporazione del rigetto in un atto avente natura processuale, le ripercussioni della sindacabilità sulla discrezionalità dell’invio, i contenuti centrali del “favor reparationis”.

SOMMARIO: 1. Primi disorientamenti giurisprudenziali sull’impugnazione dei provvedimenti pronunciati ai sensi dell’art. 129-bis c.p.p. – 2. Struttura del procedimento riparativo e snodi giudiziari funzionali alla complementarietà tra paradigmi. – 3. Atti e provvedimenti a “tema riparativo” nel procedimento penale e nel procedimento riparativo. – 3.1. Le attività endoriparative compiute dai mediatori. – 3.2. I provvedimenti del giudice di input riparativo. – 4. Discrezionalità del giudice e diritti degli interessati: gli argomenti della Cassazione. – 5. Contesti alieni o distanze ravvicinate? – 6. Le ricadute della complementarietà. – 7. Il denegato controllo e il “sottinteso” della discrezionalità amplificata dell’invio. – 8. L’impugnazione dell’ordinanza di rigetto fra analogie mancate e proposte di soluzione concrete.

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