Paola Maggio
Abstract:
Gli artt. 42- 67 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 dettano la disciplina organica in materia di giustizia riparativa. Si tratta un importante allineamento dell’Italia alla diffusione sempre più estesa del paradigma restorative che accoglie prassi già presenti e porta a compimento una serie di precedenti tentativi di riforma, richiamandosi costantemente alle fonti internazionali in materia. L’intervento, per la sua ampiezza, origina innovazioni nella grammatica penale, nelle soggettività e nei valori che innervano il modello di giustizia tradizionale, improntando l’orizzonte restorative alla volontarietà, alla massima accessibilità dei programmi, alla tutela della riservatezza e alla protezione degli incontranti, alla impermeabilità della camera riparativa, al rispetto delle garanzie processuali. La riforma è centrata già livello definitorio sui programmi di giustizia riparativa, il cui esito rappresenta il punto di massima intersezione con l’accertamento, destinato a influire su molti versanti della valutazione giudiziale. L’equiprotagonismo della persona indicata come autore del reato e della vittima, il ruolo nuovo assegnato alla comunità, la duplice funzione del mediatore equiprossimo (chiamato a “gestire” l’incontro riparativo e a fare da raccordo con l’autorità giudiziaria) contrassegnano un modello che guarda alla ricomposizione del conflitto mediante una ricostruzione della comunicazione fra il soggetto cui è riferita l’offesa e la vittima, la comunità e gli altri interessati. L’analisi delle nuove disposizioni si articola intorno ai possibili sviluppi applicativi rispetto ai quali un ruolo centrale è destinato a giocare il paradigma della fiducia, qui intesa nella dimensione interna ed esterna al sistema penale: 1) la fiducia sulla competenza dei mediatori racchiusa nell’esito riparativo; 2) la fiducia nell’operato del pubblico ministero che deve essere consapevole dell’assoluta differenza fra la promozione della giustizia riparativa, mai incline a lusinghe archiviati ve di contraccambio, e le classiche determinazioni processuali che si correlano al suo ruolo di sostanziale dominus delle indagini; 3) la fiducia da riporre sul giudice che nell’informare della possibilità dell’accesso al programma e nel valutarne gli esiti si muove all’interno del reticolato di norme e di immanenti che presidiano l’imparzialità della funzione e tutelano i diritti dell’imputato; 4) la fiducia in un ruolo difensivo rafforzato ed arricchito dalla complementare prospettiva riparativa.